Difesa Personale e Legge

06.04.2023

Proverò a spiegare i principali detatti di Legge che disciplianno la difesa personale nell'esercizio della medesima, portando alla vostra attenzione  limiti, criticità ed esempi:



Adempimento di ordine imposto.


51 C.P. L'esercizio di un diritto o l'adempimento di un dovere imposto da una norma giuridica o da un ordine legittimo della pubblica Autorità, esclude la punibilità.


(Es. Ti trovi in strada e durante un fermo, un poliziotto in borghese, qualificatosi, ti chiede di aiutarlo a tenere bloccato il fermato. Nel fare questo procuri al fermato, involontaramente, una lesione per la quale sarai citato in giudizio, verosimilmente il fatto non costituirà reato).



Difesa legittima.


52 C.P. Non è punibile chi ha commesso il fatto, per esservi stato costretto dalla necessità di difendere un diritto proprio od altrui contro il pericolo attuale di una offesa ingiusta, sempre che la difesa sia proporzionata all'offesa.


(Es. Ti trovi un coltello puntato alla gola, attraverso una tecnica di combattimento azzererai la minaccia procurando al delinquente una grave lesione. Non sarai punibile qualora: vi sia immediata compromissione per la tua vita, non colpirai in alcun modo l'aggressore alle spalle o durante il suo allontanamento, non provocherai la minaccia inasprendola volontariamente per poi tacitarla, in ogni altra circostanza il confronto avvenga con analoghi dispositivi atti all'offesa, non potrai sparare, ad esempio, a chi ti minaccia con un bastone o a mani nude).


Esercizio della forza e disposizione di uso della forza. (Pubblico ufficiale)


53 C.P. Ferme restando le disposizioni contenute nei due articoli precedenti, non è punibile il pubblico ufficiale che, al fine di adempiere un dovere del proprio ufficio, fa uso ovvero ordina di far uso delle armi o di un altro mezzo di coazione fisica, quando vi è costretto dalla necessità di respingere una violenza o di vincere una resistenza all'Autorità e comunque di impedire la consumazione dei delitti di strage, di naufragio, sommersione, disastro aviatorio, disastro ferroviario, omicidio volontario, rapina a mano armata e sequestro di persona.


(Es. A parte gli esempi di fine articolo per cui si potrà sempre optare per l'uso della forza, prescindendo la proporzionalità, non è punibile il pubblico ufficiale che utilizza la predetta forza o ne deleghi l'esercizio a terzi qualora detta richiesta di intervento serva a ripristinare una condizione di svantaggio lesiva per la vita dell'operatore, in funzione dell'articolo 51 C.P. non sarà imputabile colui il quale abbia eseguito un ordine legittimo imposto dall'Autorità pubblica. Attenzione, la legittimità riconosciuta dell'ordine passa anche dalla discrezionalità del destinatario dell'ordine medesimo. "Spara ai bambini nel parco" non sarà, verosimilmente, un ordine legittimo, benchè proveniente da un rappresentante della pubblica Autorità).



Stato di necessità.


54 C.P. Non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di salvare sé od altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona, pericolo da lui non volontariamente causato, né altrimenti evitabile, sempre che il fatto sia proporzionato al pericolo.


(Es. In questo caso occorre attenzionale le parole "pericolo attuale", "danno grave alla persona". "altrimenti evitabile", e proporzionalità. Se alla fermata dell'autobus venissi derubato del portafogli, non potrò seguire il ladro con la finalità di percuoterlo e riappropriarmi del mio bene ( non agirei più nella finestra di un "pericolo attuale", all'atto delittuoso non potrò optare per una reazione fisica di fronte alla sola richiesta di consegna del portafogli, in quanto i danni che provocherei al rapinatore avrebbero potuto essere evitati con la consegna del bene, eluderei dunque il principio di evitabilità. Qualora la minaccia pervenisse attraverso una micaccia fisica, potrò reagire ricorrendo all'uso ragionevole della forza, necessarioad eliminare la minaccia e sottrarmi alla medesima in quanto ricorrerebbe il criterio di "pericolo attuale di grave danno alla persona".

Nelle aggressioni di carattere non predatorio-economico, tale discriminante sarà probabilmente sempre attuale e ci autorizzerà all'attivazione a contrasto, in alcuni casi sino ad annichilimento dell'agente aggredente).



Eccesso colposo di difesa legittima.


55 C.P. Quando, nel commettere alcuno dei fatti preveduti dagli articoli 51, 52, 53 e 54, si eccedono colposamente i limiti stabiliti dalla legge o dall'ordine dell'Autorità ovvero imposti dalla necessità, si applicano le disposizioni concernenti i delitti colposi, se il fatto è preveduto dalla legge come delitto colposo.


(Es, Tutti i casi di difesa delegittimati dalle discriminanti esposte negli articoli precedenti).

Crea il tuo sito web gratis! Questo sito è stato creato con Webnode. Crea il tuo sito gratuito oggi stesso! Inizia